Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.
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Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.
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Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.
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In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio
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In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle
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Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e
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Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da
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reinserimento nella società, una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata.
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L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con
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Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una
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ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.
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In ciascun distretto di corte di appello è costituita una apposita sezione, alla quale sono devoluti gli affari in materia di affidamento in prova al
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Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui